Antiriciclaggio

Le procedure antiriciclaggio

 

Diners Club Italia ha recepito la normativa antiriciclaggio e ha di conseguenza adeguato le proprie procedure ai sensi delle norme attualmente in vigore in materia (D.lgs. 213/2007).

 

Ai sensi delle norme attualmente in vigore in materia di antiriciclaggio (principalmente d.lgs. 231/2007 cosi come modificato dal d.lgs. 159/2009 ), DINERS deve osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti l’oggetto sociale quando:

a) instaura un rapporto continuativo. L’espressione “rapporto continuativo” va intesa come rapporto di durata (i) che rientri nell’esercizio di attività istituzionali dei soggetti destinatari degli obblighi previsti dal Decreto e principalmente indicati all’art. 11, elenco tra cui rientra DINERS; (ii) che sia potenzialmente idoneo a dar luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e/o titoli al portatore e (iii) che non si esaurisca in una sola operazione.;

  1. esegue operazioni occasionali disposte dai clienti che comportino la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento e/o titoli al portatore di importo pari o superiore a euro 15.000,00, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’unica operazione o con più operazioni che appaiano tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata. A tale riguardo si rileva che per quanto concerne l’attività svolta da DINERS gli obblighi in esame sono posti in capo a DINERS solo qualora l’operazione avvenga direttamente presso la stessa o i propri agenti senza ad esempio l’intervento di una Banca o altro intermediario previsto dall’art. 30 del Decreto che possa direttamente procedere all’adempimento degli obblighi in esame rilasciando a DINERS idonea attestazione.
  2. quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
  3. quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.

 

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attivitĂ :

 

  1. identificazione del cliente e verifica dell’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente;
  2. identificazione dell’eventuale titolare effettivo[1] e verifica della sua identità; a tali fini è il Cliente che sotto la propria personale responsabilità è obbligato (art. 21 del Decreto) a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate sul titolare effettivo delle quali sia a conoscenza;
  3. ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
  4. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto sul cliente e sulle operazioni dallo stesso richieste ed eseguite.

I dati necessari all’assolvimento degli obblighi di identificazione che il Cliente deve fornire a Diners presentando idoneo documento di identificazione sono:

  1. Complete generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza permanente) sia di chi effettua l’operazione sia del soggetto per conto del quale l’operazione viene eventualmente perfezionata;
  2. Codice fiscale (per i soli residenti in Italia) sia di chi effettua l’operazione sia del soggetto per conto del quale l’operazione viene eventualmente perfezionata.

Il Cliente deve inoltre fornire, sotto la sua personale responsabile ogni informazione circa il titolare effettivo del rapporto continuativo e/o operazione



[1] Per  “titolare effettivo” si intende:

  1. in casi di societĂ :
    1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non ritratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale;
    2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;
  2. in caso di entitĂ  giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
    1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica
    2. se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
    3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica.

00_footer_COPYRIGHT